In sintesi:
Ai sensi della L. n. 740 del 1970, art. 39, la indennità integrativa speciale, spettante ai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e di pena, è soggetta ai limiti previsti nella L. n. 324 del 1959, art. 1, mentre la tredicesima è soggetta ai limiti di cui al D.L.C.P.S. n. 263 del 1946 in quanto richiamati nello stesso art. 39, con la conseguenza che entrambi i compensi competono ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole"._____________________________Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2015 , n. 21645 omissis SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza n. 25632/06 il Tribunale di Napoli dichiarava il diritto del dott. A.W., medico titolare d'un rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell'ASL Napoli (OMISSIS) oltre che medico convenzionato con...
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