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CASSAZIONE CIVILE – Sez. Lavoro - ( limiti alla percezione della indennità di carovita per gli specialisti ambulatoriali in pensione ed estensione al compenso aggiuntivo: la Cassazione conferma il suo orientamento).

28.02.2007
In sintesi:
§ - ai medici specialisti convenzionati con le Usl, titolari di pensione implicante il diritto alla indennità integrativa speciale, deve essere riconosciuta l'indennità di carovita limitatamente alla differenza tra l'entità complessiva della quota di carovita e quella relativa alla indennità integrativa speciale, al fine di evitare la duplicazione di benefici svolgenti la medesima funzione. Questa limitazione si applica anche con riferimento al compenso aggiuntivo, ora introdotto, in sostituzione della quota di carovita, per effetto del D.P.R. 29 luglio 1996, n. 500 [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Cass. civ. Sez. lavoro, 19/12/2006, n. 27102 omissis Svolgimento del processo Con ricorso depositato in Cancelleria l'8 giugno 2001 B. A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale...

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