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CONSIGLIO di STATO - (ricostruzione di carriera e riconoscimento economico retroattivo; incompatibilita' con rapporto in convenzione; detrazione del perceptum)

01.07.2004
In sintesi:
Massima: Nel caso di ricostruzione della carriera economica del rapporto di pubblico impiego, devono essere corrisposti al dipendente gli assegni arretrati, ma deve essere detratto quanto l'impiegato abbia percepito a qualsiasi titolo, per prestazioni o attività incompatibili, svolte nel periodo di tempo durante il quale il rapporto è stato interrotto. Le norme sul pubblico impiego vietano il cumulo del servizio alle dipendenze della p.a., con qualsiasi altra attività, anche di carattere privatistico, sicchè le prestazioni ed attività svolte in costanza di sospensione del rapporto hanno carattere sostitutivo e sono rese possibili unicamente dall'interruzione del rapporto stesso (www.dirittosanitario.net) SENTENZA N. 4358/04 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME...

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