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Corte di Cassazione – Penale ( annotazione sostanze stupefacenti: ammenda per il dirigente medico )

01.04.2011
In sintesi:
§ - l'obbligo di iscrivere nell'apposito registro ogni acquisto o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope è imposto ai responsabili nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento, dovendosi ritenere irrilevanti sia l'effettiva ricostruibilità, altrimenti operata, dell'entrata o dell'uscita delle predette sostanze, sia la verifica postuma dell'assenza di abusi, stante la natura di contravvenzione punibile anche in caso di omissione colposa attinente ad inosservanze meramente formali. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Cassazione Penale - Sez. VI, Sent. n. 10761 del 16.03.2011 omissis Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1.-. R.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Isernia, in composizione...

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