In sintesi:
§ - l'assunto secondo cui il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 64, non prevedendo, tra i soggetti destinatari dell'obbligo di prescrizione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 60, le case di cura private, escluderebbe la sussistenza di tale reato, si poggia su una manifesta e gratuita interpretazione erronea della norma in parola che demanda, tra gli altri, proprio al personale medico, comunque in servizio, l'obbligo descritto da detta norma in materia di puntuale annotazione e specificazione dei movimenti interessanti le sostanze stupefacenti o psicotrope utilizzate per finalità di cura ed assistenza dei pazienti dei predetti sanitari. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] Cassazione Penale - Sez. VI, Sent. n. 26644 del 09/07/2007 omissis Svolgimento del processo - Motivi della...
Il contenuto della pagina è riservato agli iscritti, in regola con il pagamento della quota di adesione.
Nuova Iscrizione
Se desideri iscriverti, compila l'apposito modulo: sarai in breve abilitato.
Rinnovo Quota
Se desideri rinnovare, fai click sul pulsante "Accedi", inserisci Username e Password, e una volta effettuato il login,
clicca sul link Dati Personali presente nel menu a tendina "Area Riservata" in alto a destra e poi clicca su "Gestisci Abbonamento".