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CASSAZIONE CIVILE – (riducibile il trattamento economico in caso di mobilità volontaria)

14.12.2009
In sintesi:
§ - La Corte di Cassazione ha escluso che la disciplina collettiva consenta di ritenere operante, in caso di mobilità volontaria del dirigente medico, un principio di generale irriducibilità del trattamento economico in godimento. Il principio contrattuale secondo cui "la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro", va interpretato nel senso che, fermo restando che il rapporto di lavoro prosegue con la nuova azienda e, nonostante la modificazione soggettiva che si realizza, mantiene la sua unità e l’anzianità di servizio già maturatasi, va escluso, in caso di mobilità, un principio di generale irriducibilità del trattamento economico in godimento (per la parte eccedente la retribuzione di posizione nella componente fissa). [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]...

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