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CORTE di CASSAZIONE – Penale – ( il medico “abusivo” non può giustificarsi invocando il consenso)

23.09.2008
In sintesi:
§ - Il soggetto che esercita abusivamente la professione medica risponde a titolo di dolo delle lesioni cagionate al paziente, non potendo invocare né l'adeguatezza sociale del trattamento posto in essere, nè il consenso dell'avente diritto, che la persona curata può prestare previa la dovuta informazione al medico abilitato. Nel caso specifico, non può dubitarsi della sussistenza del dolo costitutivo della fattispecie criminosa. Esso sussiste ogni qualvolta l'agente prevede che il suo comportamento possa cagionare pregiudizio alla integrità personale del paziente e agisce al fine od anche a costo di cagionarlo. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Cassazione Penale - Sezione V, Sent. n. 27367 del 04.07.2008 omissis Svolgimento del processo - Motivi della decisione Il GIP del...

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