Accesso Rapido

CASSAZIONE PENALE – (il compimento di un solo atto è sufficiente per l’esercizio abusivo di una professione)

14.12.2007
In sintesi:
§ - La condotta esecutiva del delitto di esercizio abusivo di una professione cui all'art. 348 c.p. consiste nel compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, senza aver conseguito tale abilitazione. Ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo, non è necessario il compimento di una serie di atti riservati ad una professione per la quale sia richiesta una particolare abilitazione, ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ] Cassazione Penale – Sez. Sesta, Sent. n. 42790 del 20/11/2007 omissis FATTO E DIRITTO l) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Arezzo, Sezione Distaccata di Montevarchi, ha assolto X Xo dal reato di...

Contenuto Riservato

Il contenuto della pagina è riservato agli iscritti, in regola con il pagamento della quota di adesione.

Nuova Iscrizione

Se desideri iscriverti, compila l'apposito modulo: sarai in breve abilitato.

Rinnovo Quota

Se desideri rinnovare, fai click sul pulsante "Accedi", inserisci Username e Password, e una volta effettuato il login, clicca sul link Dati Personali presente nel menu a tendina "Area Riservata" in alto a destra e poi clicca su "Gestisci Abbonamento".

Assistente Virtuale AI