AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Risposta n. 127/2026
OGGETTO:
Compensi corrisposti ai Produttori di quarto gruppo in regime forfetario per servizi esenti dall'IVA e non documentati da fattura elettronica – Emissione della Certificazione Unica – Articolo 4, comma 6–septies, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Agenzia assicurativa istante (di seguito la Società o l'Istante) rappresenta di essere iscritta alla sezione A del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e di avvalersi della collaborazione di Produttori di quarto gruppo per lo svolgimento della propria attività.
Detti collaboratori, iscritti alla sezione E del citato Registro Unico degli intermediari, nella maggioranza dei casi, applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
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Riguardo alla disciplina fiscale applicabile all'attività di intermediazione assicurativa, l'Istante fa presente che, ai fini dell'IVA, le prestazioni rese nell'ambito di detta attività rientrano tra le operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10, comma 1, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il successivo articolo 22, comma 1, n. 6), del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972 dispone che l'emissione della fattura non è obbligatoria, salvo che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
L'Istante fa presente, inoltre, che, sebbene il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in materia di ''Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23'', all'articolo 2, comma 1, preveda, per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, i ''collaboratori ad oggi sono esonerati da tale adempimento per effetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019''.
A decorrere dal periodo d'imposta 2024, il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato ''Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari'', mediante l'inserimento del comma 6septies all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ha disposto, l'esonero dall'emissione e dalla trasmissione telematica della Certificazione Unica (di seguito anche CU) nei confronti dei soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio.
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In linea con tale ultima disposizione, l'Istante dichiara di non aver emesso la CU, per i compensi corrisposti nel 2024, in favore dei propri collaboratori che operano in regime forfetario.
L'Amministrazione finanziaria, con la risposta a istanza di interpello n. 132 pubblicata il 13 maggio 2025, nell'esaminare il caso dei compensi corrisposti ai medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale che operano in regime forfetario, ha chiarito, tuttavia, che le aziende sanitarie sono tuttora obbligate all'emissione della CU nei confronti dei predetti medici, atteso che gli stessi sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica e che i dati relativi ai compensi non transitano nel Sistema di Interscambio.
Riguardo alla corretta compilazione della Certificazione Unica 2025, relativa ai compensi corrisposti nel 2024, nella citata risposta n. 132 del 2025 è stata fornita l'indicazione di esporre i predetti compensi al punto 7 della CU, con indicazione al punto 6, del codice 25, relativo alle ''indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54 della L. 190/2014 per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6septies dell'articolo 4 del D.P.R 322 del 1998''.
Per quanto concerne la Certificazione Unica 2026, relativa ai compensi corrisposti nel 2025, è stato introdotto, invece, un ulteriore codice da utilizzare al punto 6. In particolare, è stato introdotto il codice 24 da utilizzare ''nel caso di somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all'articolo 1,
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comma 54, della L. 190/2014 non assoggettate a ritenuta d'acconto, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6septies dell'articolo 4 del D.P.R 322 del 1998''.
Rappresentato quanto sopra e considerato che i dati relativi ai compensi dei collaboratori non transitano nel Sistema di interscambio (SDI) e quindi non rientrano nel patrimonio informativo dell'Amministrazione finanziaria, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede di sapere se:
''in relazione ai compensi corrisposti dalla Società ai Produttori di quarto gruppo in regime forfetario per servizi esenti ai fini IVA e non documentati da fattura elettronica, sussista l'obbligo di rilasciare ai percettori e trasmettere all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche''?
''nel caso si ritenga sussistente il suddetto obbligo, fornire chiarimenti circa le modalità di compilazione delle Certificazioni Uniche relative ai compensi corrisposti nel periodo d'imposta 2025, da rappresentare nella Certificazione Unica 2026 ed eventualmente anche per quelle relative ai compensi erogati nel 2024 (qualora si ritenga debbano essere integrate anche le Certificazioni Uniche riferibile a tale annualità)''.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante, sulla base dei chiarimenti forniti con la risposta n. 132 del 2025, ritiene di dover emettere e trasmettere la CU per i compensi corrisposti ai Produttori di quarto gruppo in regime forfetario.
Per quanto concerne le modalità di compilazione della CU, l'Istante ritiene che, per i compensi corrisposti nel 2025, in assenza di un codice specifico da riportare al
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punto 6, sia preferibile utilizzare il codice 25 in quanto più generico rispetto al codice 24, specificamente previsto per i medici convenzionati in regime forfetario.
Riguardo ai compensi corrisposti nel 2024, l'Istante ritiene che ''in assenza di un obbligo normativo, trattandosi di un'annualità per la quale gli obblighi dichiarativi sono ormai stati completati'', possa non emettere la CU. Tuttavia, qualora debba emettere e trasmettere le Certificazioni Uniche anche per tale annualità, ritiene ''di inviare tardivamente i modelli allineandosi, per quanto concerne le modalità di compilazione, alla impostazione già prefigurata nella risposta n. 132 del 2025 per i medici convenzionati forfetari''.
Inoltre, ''in considerazione dell'obiettiva incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento tra l'esonero dalla fatturazione per i Produttori di quarto gruppo e l'esonero dalla Certificazione Unica per i forfetari'', l'Istante chiede che se possano non applicarsi le sanzioni per tardiva trasmissione e tardivo rilascio, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è reso nel presupposto che i Produttori di quarto gruppo di cui si avvale l'Istante per lo svolgimento della propria attività assicurativa eseguano prestazioni esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. n. 633 del 1972, così come rappresentato dall'Istante e qui assunto acriticamente, rispetto al quale non si esprime alcuna valutazione in quanto non costituisce oggetto di specifico quesito.
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Il citato articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, n. 2) e n. 9), prevede l'esenzione dall'imposta per «le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio» e per «le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione delle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7» del medesimo articolo.
Il successivo articolo 22, al comma 1, n. 6), stabilisce che l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione «per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10».
In merito alla trasmissione telematica dei dati, l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. [...] Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata» (comma 1).
Il decreto del Ministro dell' Economia e delle finanze del 10 maggio 2019, recante ''Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi'', all'articolo 1, comma 1, prevede che «In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione
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elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:
a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015».
Il medesimo decreto, al successivo articolo 3, prevede che «Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'articolo 1».
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.P.R. n. 696 del 1996 sopra citato, rientrano tra le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione, «le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Ad oggi, come evidenziato anche dall'Istante, le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, continuano ad essere esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati previsto dall'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015.
In base alle disposizioni sopra richiamate, i Produttori di quarto gruppo, che svolgono operazioni esenti da IVA di cui all'articolo 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, sono, dunque, esonerati sia dagli obblighi di fatturazione elettronica, sia dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
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Riguardo ai soggetti che fruiscono del regime forfetario, tenuti ad assolvere agli obblighi di fatturazione elettronica a decorrere dal 2024, si rappresenta che l'articolo 1, comma 59, della legge n. 190 del 2014 prevede espressamente che per detti soggetti «Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni».
A partire dal 1° gennaio 2024, l'articolo 3 del d.lgs. n. 1 del 2024, mediante l'inserimento del comma 6septies all'articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998, dispone che i sostituti d'imposta «che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6ter, 6quater e 6quinquies».
La circolare n. 8/E dell'11 aprile 2024, nel fornire chiarimenti sulle semplificazioni introdotte in materia di dichiarazioni fiscali dal citato d.lgs. n. 1 del 2024, al paragrafo 3.1, specifica che ''Con l'inserimento del comma 6septies nell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, in particolare, è previsto, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, che i committenti dei predetti contribuenti siano esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica di cui ai commi 6ter, 6quater e 6quinquies del medesimo articolo. Si tratta:
del rilascio della CU attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e
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dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti (comma 6ter)?
della sottoscrizione e consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro (comma 6quater)?
della trasmissione telematica della CU all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (6quinquies).
L'esonero da tali adempimenti non pregiudica la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all'anno d'imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono comunque reperibili, a decorrere dal 2024, con la fatturazione elettronica. Si rammenta, infatti, che dal 1° gennaio 2024 questa modalità di fatturazione è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti diversi da quelli tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 10bis del decretolegge 23 ottobre 2018, n. 119 indipendentemente dal regime fiscale adottato, in applicazione dell'articolo 18, comma 3, del decretolegge 30 aprile 2022, n. 36''.
La circolare, nel fornire i predetti chiarimenti, richiama anche la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, nella quale è riportato che l'''eliminazione della CU di minimi e forfettari, che scatterà dal prossimo anno, è una delle novità previste in ottica di semplificazione degli adempimenti, alla luce dell'estensione a tutte le partite IVA dell'obbligo di fatturazione elettronica a prescindere dal volume di ricavi
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o compensi. L'obbligo viene meno in quanto i dati relativi ai compensi verranno resi disponibili e in automatico presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate. Le fatture relative alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2024, infatti, dovranno passare attraverso il Sistema di Interscambio''.
Con la risposta n. 132, pubblicata il 13 maggio 2025, è stato chiarito che ''l'eliminazione degli obblighi di certificazione dei compensi trova giustificazione nel corrispondente obbligo di fatturazione elettronica a tutte le partite IVA'' e che, pertanto, il comma 6septies in esame non può trovare applicazione per i medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale in regime forfetario, i quali, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze del 31 ottobre 1974, sono esonerati dall'assolvimento degli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture.
Nella predetta risposta è stato precisato, quindi, che le aziende sanitarie, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenute all'adempimento della emissione della Certificazione Unica 2025, per i compensi corrisposti nel 2024 ai medici convenzionati in regime forfetario, e che, in assenza di un codice specifico, l'importo dei compensi non soggetti a ritenuta deve essere esposto nel punto 7 della CU, con indicazione al punto 6 del codice 25, istituito nel 2025 per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario, che non richiedono il rilascio di fatturazione elettronica, come ad esempio l'indennità di maternità.
Nella risposta è stato affermato, inoltre, che, considerata ''l'incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento delle disposizioni normative, le strutture preposte al controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni nel caso
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di invio tardivo delle Certificazioni Uniche relative al periodo d'imposta 2024, ovvero di invio di Certificazioni a rettifica di quelle già inviate, laddove destinate a fornire i dati innanzi richiamati, conformemente a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)''.
Alla luce di tale risposta, le istruzioni alla Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2026, per i redditi relativi all'anno 2025, prevedono la possibilità di compilare il punto 6 con il codice 24, da utilizzare ''nel caso di somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della L. 190/2014 non assoggettate a ritenuta d'acconto, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6septies dell'articolo 4 del D.P.R 322 del 1998''.
In relazione al caso di specie, occorre rilevare che i Produttori di quarto gruppo in regime forfetario, che, secondo quanto riferito dall'Istante, svolgono operazioni esenti di cui all'articolo 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, con la conseguenza che i relativi dati non sono disponibili in automatico presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate.
Tale circostanza assume rilievo dirimente ai fini della corretta applicazione del comma 6septies dal momento che, come precisato nei documenti di prassi sopra citati, l'eliminazione degli obblighi di certificazione dei compensi trova giustificazione nel corrispondente obbligo di fatturazione elettronica a tutte le partite IVA.
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Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che nel caso di specie, il citato comma 6septies non possa trovare applicazione e che, pertanto, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, debba emettere la CU attestante i compensi corrisposti in favore dei Produttori di quarto gruppo in regime forfetario che svolgono operazioni esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 19, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972 e debba provvedere, altresì, alla relativa trasmissione telematica, sia per l'anno d'imposta 2024, sia per gli anni successivi.
Riguardo alla corretta compilazione della Certificazione Unica 2025, per i compensi corrisposti nel 2024, si condivide la soluzione prospettata dall'Istante di seguire le indicazioni fornite nella risposta n. 132 del 2025 e quindi di riportare le somme non soggette a ritenute al punto 7 della CU, con indicazione al punto 6, del codice 25, anche se istituto per indicare indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime forfetario, che non richiedono il rilascio della fattura elettronica, come ad esempio le indennità di maternità.
Per quanto concerne, invece, la compilazione della Certificazione Unica 2026, per i compensi corrisposti nel 2025, attesa l'introduzione del codice 24, appositamente istituito per attestare la corresponsione di compensi non soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nei confronti dei medici convenzionati in regime forfetario, nei cui confronti non può trovare applicazione il citato comma 6septies, si ritiene più corretta la compilazione del punto 6 con l'indicazione del predetto codice 24.
Ai fini di una chiara comunicazione nei confronti Produttori di quarto gruppo interessati, l'Istante valuterà l'opportunità di informare gli stessi del parere ottenuto in detta risposta.
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Infine, con riferimento alle sanzioni applicabili, come già rilevato nella richiamata risposta n. 132 del 13 maggio 2025, considerata «l'incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento delle disposizioni normative, le strutture preposte al controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni nel caso di invio tardivo delle Certificazioni Uniche relative al periodo d'imposta 2024 [e 2025 per quanto di rilievo nel caso in esame, ndr], ovvero di invio di Certificazioni a rettifica di quelle già inviate, laddove destinate a fornire i dati innanzi richiamati, conformemente a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)».
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)