C.COMMENTATO La responsabilità medica (AGG.AL 01.06.2026)
La tematica della responsabilità del medico concerne non soltanto il rapporto diretto medico-paziente, quanto piuttosto un complesso di rapporti afferenti medico, paziente e struttura, sia pubblica che privata, all'interno della quale è svolta la prestazione (Alpa, La responsabilità medica, in RCP, 1999, 315). Al riguardo è consolidata, in via generale, la regola della c.d. doppia responsabilità: la responsabilità contrattuale della struttura e la responsabilità extracontrattuale del medico. La responsabilità dell'ente è considerata di natura contrattuale, perché tra l'ente ed il paziente è stato stipulato un contratto avente ad oggetto la prestazione sanitaria di cui il paziente necessita, e per ottenere la stessa si è affidato alla struttura. Invece, la responsabilità del sanitario è considerata extracontrattuale, dal momento che lo stesso è considerato terzo rispetto ai due contraenti (Iudica, Danno alla persona per inefficienza della struttura sanitaria, in RCP, 2001, 3).
L'art. 3, co. 1, D.L. 13.9.2012, n. 158, conv. in L. 8.11.2012, n. 189 ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, dove l'esercente l'attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L'esimente penale non elide, però l'illecito civile e resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella cd. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale ( C. 4030/2013). L'art. 3, co. 1, D.L. 13.9.2012, n. 158, conv. in L. 8.11.2012, n. 189, non impone alcun ripensamento dell'attuale inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria (che non sarebbe neppure funzionale ad una politica di abbattimento dei risarcimenti giacché la responsabilità solidale della struttura nel cui ambito operano i sanitari che verrebbero riassoggettati al regime aquiliano conserverebbe comunque natura contrattuale, in virtù del contratto di «spedalità» o «assistenza sanitaria» che viene tacitamente concluso con l'accettazione del paziente), ma si limita (nel primo periodo) a determinare un'esimente in ambito penale (i cui contorni risultano ancora tutti da definire), a fare salvo (nel secondo periodo) l'obbligo risarcitorio e a sottolineare (nel terzo periodo) la rilevanza delle linee guida e delle buone pratiche nel concreto accertamento della responsabilità (con portata sostanzialmente ricognitiva degli attuali orientamenti giurisprudenziali) ( T. Arezzo 14.2.2013). La responsabilità da contatto sociale è configurabile in presenza di obblighi di protezione ( C. 29711/2020).
Tuttavia, al fine di tutelare il paziente in tutti i modi e nella misura maggiore possibile, si sta consolidando l'orientamento giurisprudenziale, che tende a ricondurre ai principi della responsabilità contrattuale anche l'illecito compiuto dal medico dipendente ( C. 7336/1998; C. 2144/1988), sulla base dell'idea che la responsabilità contrattuale tuteli meglio il paziente, offrendo una garanzia più ampia, fondata sul più lungo termine di prescrizione e su un miglior regime probatorio. Per giungere a questa impostazione, si è ritenuto che l'obbligazione gravante sul professionista dipendente derivi da un "contratto sociale", con il paziente, con il conseguente nascere in quest'ultimo di un affidamento nella corretta esecuzione della prestazione professionale ( C. 589/1999). Il medico è tenuto ad eseguire la prestazione con la diligenza specifica del debitore qualificato, come indicato dall' art. 1176, 2° co., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. Nella diligenza di cui all' art. 1176, 2° co., è compresa anche la perizia, da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione ( C. 2335/2001). Sussiste la responsabilità del medico allorquando quest'ultimo, in una situazione di emergenza, non fornisca le adeguate e necessarie informazioni sulle cure dal medesimo prescritte ad un suo paziente. Questa condotta viola il dovere di cura e di compartecipazione in una situazione di emergenza. Ne deriva che siffatta condotta di natura omissiva si pone come concausa, ovvero fattore determinante di un intervento chirurgico che, in assenza delle dovute indicazioni da parte del medico curante, può risultare inappropriato e, dunque, cagionare all'integrità del paziente una grave lesione ( C. 4029/2013). Sussiste responsabilità del medico anche in presenza di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto, includendo l'area dei danni risarcibili la perdita di un "ventaglio" di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima ( C. 10424/2019). Il grado di diligenza, per quanto in termini astratti ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze concrete e tra queste rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera in cui il sanitario si trova ad operare ( C. 2335/2001). Il sanitario che decida di eseguire un intervento in una clinica privata, priva di alcuni strumenti necessari alla prestazione, essendo a conoscenza di tale mancanza ed avendo omesso di assicurarsene la disponibilità, assume una prestazione eccedente i mezzi a sua disposizione e risponde nei confronti del paziente ( C. 4852/1999). Ai fini della sussistenza del nesso di causalità fra lesione personale ed un intervento del sanitario, non è necessario un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente che ricorra un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, specie qualora manchi la prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti ( C. 4400/2004; C. 632/2000; C. 11287/1993; C. 3013/1982; a conclusioni differenti giunge la giurisprudenza penale, C. pen. 11.9.2002, n. 30328, la quale, nel campo della responsabilità medica per omissione di un comportamento dovuto, ritiene necessaria la prova che un diverso comportamento dell'agente avrebbe impedito l'evento con un elevato grado di probabilità «prossimo alla certezza»). Si distingue il caso in cui il soggetto che si ritiene danneggiato agisca per il risarcimento del danno costituito dal mancato raggiungimento del risultato sperato, dall'ipotesi in cui agisca sostenendo che l'inadempimento del sanitario ha aggravato la possibilità che l'esito negativo si producesse. Nel primo caso, ai fini del risarcimento, è necessario che si accerti che la condotta omissiva o in ogni caso la condotta colpevole del medico sia stata la condizione necessaria dell'evento lesivo con un elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica; nel secondo caso, invece, non è possibile sostenere che l'evento si sarebbe o meno verificato, ma si può affermare che l'inadempimento della prestazione sanitaria ha aggravato la possibilità che l'esito negativo si producesse; in altre parole, si può sostenere che il paziente ha perso, per effetto di tale inadempimento, delle chances di guarigione, che statisticamente aveva, anche tenuto conto della particolare situazione concreta; di conseguenza, il risarcimento deve essere commisurato non alla perdita del risultato, bensì alla mera possibilità di conseguire quel risultato ( C. 4400/2004). In tale prospettiva, è responsabile anche il secondo aiuto presente in equipe ( C. 2060/2018). Si è anche evidenziato che la causalità da perdita di chance si pone su una diversa dimensione rispetto alla causalità civile ordinaria, in quanto è attestata sul versante della mera possibilità di conseguire un diverso risultato terapeutico, da intendersi non come mancato raggiungimento di un risultato soltanto possibile, bensì come sacrificio della possibilità di conseguirlo, dovendosi intendere l'aspettativa di guarigione da parte del paziente come bene, e quindi come diritto attuale, autonomo e diverso rispetto a quello alla salute ( C. 21619/2007).
Qualora la produzione di un evento dannoso, quale la morte di un paziente, sia eziologicamente riconducibile alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica del soggetto deceduto (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all'autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa, così da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale ( C. 975/2009). Nel caso in cui sussista la possibilità, pur rigorosamente prospettata sotto il profilo scientifico, che la morte di una persona ricoverata presso una struttura sanitaria possa essere intervenuta per altre, ipotetiche cause patologiche, diverse da quelle diagnosticate ed inadeguatamente trattate, che non sia stato possibile accertare neppure dopo il decesso in ragione della difettosa tenuta della cartella clinica o della mancanza di adeguati riscontri diagnostici (anche autoptici), non vale ad escludere la sussistenza di nesso eziologico tra la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocarla ( C. 4424/2021; C. 12273/2004; C. 11316/2003; C. 12103/2000). In tema di responsabilità civile, quando risulti che il danneggiato, già prima del sinistro, fosse afflitto da una patologia pregressa ed irreversibile dagli effetti già invalidanti il danno risarcibile sarà determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile (commissivo od omissivo) ( C., ord., 27524/2017).
Nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno non si deve tenere conto della preesistenza della malattia in capo al danneggiato. La preesistente menomazione assume, invece, rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell' art. 1223: quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni ( C. 28986/2019).
Nel caso in cui il rapporto tra la malattia e la prestazione svolta si presenta in termini di assoluta o estrema probabilità, non è necessaria la prova del nesso causale, risultando la stessa in re ipsa (Monateri, 757).
In tema di danno alla salute, conseguente ai trattamenti sanitari, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione di cui all'art. 2043, la vittima ha diritto alla corresponsione di un equo indennizzo, qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie, ed alla prestazione di misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità, ove ne ricorrano i presupposti, a norma degli artt. 2 e 38 Cost. In tal ultima ipotesi rientra la situazione giuridica di coloro i quali siano affetti da epatite. Per la tutela della posizione giuridica di costoro, infatti, è intervenuto il legislatore con la L. n. 210 del 1992, prevedendo la corresponsione, in loro favore, di un indennizzo consistente in una misura di sostegno economico fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi determinati da una situazione di bisogno. La ratio di tale misura risiede nell'insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore ( C. 22256/2013). Qualora non si possa ricorrere alle "tabelle", il giudice dovrà fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati e ritenuti essenziali per la valutazione del pregiudizio ( C. 12913/2020).
Aggiornato In tema di liquidazione del danno biologico, la personalizzazione del risarcimento presuppone la prova concreta dell'effettivo e maggiore pregiudizio sofferto dalla vittima rispetto alle conseguenze dannose normalmente comuni a tutte le persone che abbiano patito quel particolare tipo di invalidità, non essendo sufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità ( c.civ. sez. III, ord. n. 5036/2026).
Aggiornato In materia di responsabilità civile, non sussiste obbligazione solidale tra il responsabile di un sinistro stradale e la struttura sanitaria che, con condotta colposa successiva e autonoma, abbia determinato un distinto danno iatrogeno differenziale: in tale ipotesi il nesso causale con l'evento originario risulta interrotto e ciascun debitore risponde esclusivamente delle conseguenze dannose direttamente ascrivibili alla propria condotta ( c.civ. sez. III, ord. n. 9013/2026).
11. (Segue) La ripartizione dell'onere della prova tra medico e paziente
Nel caso di intervento di facile o routinaria esecuzione, invece, il paziente ha il solo onere di provare la natura routinaria dell'intervento, mentre sarà il medico, se vuole andare esente da responsabilità, a dover dimostrare che l'esito negativo non è ascrivibile alla propria negligenza od imperizia ( C. 2335/2001; C. 11440/1997; C. 5005/1996). L'intervento è considerato di routine quando non richiede una particolare abilità, essendo sufficiente una preparazione professionale ordinaria, ed il rischio di esito negativo, o addirittura peggiorativo, è minimo, potendo derivare, al di fuori della colpa del chirurgo, dal sopravvenire di eventi imprevisti ed imprevedibili secondo l'ordinaria diligenza professionale oppure dall'esistenza di particolari condizioni fisiche del paziente non accertabili con il medesimo criterio della diligenza professionale ( C. 6220/1988). Negli ultimi anni, l'orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Spetta al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante ( C., S.U., 577/2008; C. 24073/2017). Con riguardo alle prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, di cui all' art. 2236, è stato superato il precedente consolidato orientamento, secondo il quale spetterebbe al paziente dimostrare la colpa grave del sanitario, il danno nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento lesivo ( C. 1127/1998); in particolare si è sottolineato come la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non possa venire in rilievo come criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma soltanto per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, riferibile al sanitario; in tal modo, si ritiene che al sanitario spetta provare non solo che la prestazione era di particolare difficoltà ma anche fornire la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica ( C. 10297/2004).
Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare, ma non anche di provare, la colpa del medico. Quest'ultimo, invece, deve provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile ( C. 21177/2015). Nel caso di nascita indesiderata, la responsabilità sorge solo qualora il genitore, agendo per il risarcimento del danno, abbia dimostrato, anche con prova presuntiva, che la madre avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza ove tempestivamente informata dell'anomalia fetale ( C. 653/2021; C., ord., 11123/2020).
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto una malattia decorre dal momento in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche ( C., ord., 14480/2020; C. 20934/2015).
12. (Segue) Il dovere di informazione del sanitario
Il dovere di informazione del sanitario concerne la portata dell'intervento, le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi, sì da porre il paziente in condizioni di decidere sull'opportunità di procedervi o di ometterlo attraverso il bilanciamento di vantaggi e rischi. L'obbligo si estende ai rischi prevedibili e non anche agli esiti anormali, al limite del fortuito ( C. 364/1997). L'obbligo di informazione riguarda anche le fasi preparatorie e successive connesse all'intervento vero e proprio, che siano suscettibili di metodologie diversificate di esecuzione o che presentino specifici rischi, come ad esempio le tecniche metodologiche anestetiche ( C. 6318/2000). Il dovere di informazione riguarda anche la concreta, magari momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento, in modo che il paziente possa non soltanto decidere se sottoporsi o meno all'intervento (diritto all’autodeterminazione), ma anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di trasferirsi in un'altra ( C. 12593/2021; C. 11316/2003; C. 6318/2000). La responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione - in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa - di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, mentre, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la correttezza dell'esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell'unitario "rapporto" in forza del quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte della prestazione del sanitario (e di riflesso della struttura ospedaliera per cui egli agisce) concretatesi nello svolgimento dell'attività di esecuzione del trattamento ( C. 5444/2006). La prova di avere adempiuto il dovere di informazione spetta al sanitario, a prescindere dalle difficoltà dell'attività professionale ( C. 7027/2001), mentre spetta al paziente la prova che, se informato, avrebbe adottato una diversa decisione ( T. Milano 20.9.2019). È ritenuto invalido un dissenso ex ante all'atto medico, espresso per motivi religiosi, privo di qualsiasi informazione medico terapeutica, qualora il paziente, in stato di incoscienza, non sia in condizioni di manifestare coscientemente ( C. 23676/2008).
13. (Segue) La responsabilità del primario medico
Il primario ospedaliero è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo ai casi di particolare difficoltà o di complicazioni; ciò risulta chiaramente dall'art. 7, 3° co., D.P.R. 27.3.1969, n. 128 (ordinamento interno dei servizi ospedalieri) che gli attribuisce la "responsabilità" dei malati e dell'art. 63, 5° co., D.P.R. 20.12.1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle Usl), secondo il quale il medico appartenente alla posizione apicale ha il potere di impartire istruzioni e direttive in ordine alla diagnosi e alla cura e di verificarne l'attuazione ( C. pen. 572/2000). Il primario ospedaliero ha un obbligo di vigilanza diretta ed indiretta, esteso a tutte le fasi in cui si articola la prestazione sanitaria ( C. 3492/2002). Egli ha, inoltre, il dovere di informarsi dello stato di ogni paziente ricoverato, di seguirne il decorso anche quando non provveda direttamente alla visita, di dare le istruzioni del caso o comunque di controllare che quelle impartite dagli altri medici siano corrette e adeguate ( C. 6318/2000). Si è affermato che, in quanto investito dell'obbligo di vigilanza, diretta e indiretta, su tutte le fasi in cui si articola la prestazione sanitaria offerta dal suo reparto, il primario ospedaliero risponde per i danni, riportati da un neonato ivi ricoverato, evitabili con un tempestivo parto cesareo ( C. 13979/2005). In ogni caso, il primario ospedaliero non può essere chiamato a rispondere di ogni evento dannoso che si verifichi, in sua assenza, all'interno del reparto affidato alla sua responsabilità, non essendo dal medesimo esigibile un controllo continuo e analitico di tutte le attività terapeutiche ivi attuate, tuttavia, il suo dovere di vigilanza sull'attività del personale sanitario implica, quantomeno, che egli si procuri informazioni precise sulle iniziative intraprese (o che stiano per essere intraprese) dagli altri medici, cui il paziente sia stato affidato ed indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, con riguardo a possibili e non del tutto imprevedibili, eventi che possono intervenire durante la degenza del paziente in relazione alle sue condizioni, allo scopo di adottare i provvedimenti richiesti da eventuali esigenze terapeutiche ( C. 4058/2005). In alcuni casi la responsabilità è stata affermata per non aver provveduto a verificare la regolare tenuta e manutenzione degli impianti (C. 7705/1983). La responsabilità del primario sussiste anche nel caso in cui, trovandosi in servizio di reperibilità, non si rechi prontamente al reparto ospedaliero di pertinenza, nel momento in cui il sanitario addetto ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza (C. 140/1996). Nell'ambito di una equipe medico-chirurgica, nel caso in cui l'assistente (o l'aiuto) non condivida le scelte terapeutiche del primario che non abbia esercitato il suo potere di avocazione, il medico in posizione inferiore, che ritenga il trattamento terapeutico disposto dal superiore costituire un rischio per il paziente od essere comunque inidoneo per le sue esigenze terapeutiche, è tenuto a segnalare quanto rientra nelle sue conoscenze, esprimendo il proprio dissenso con le scelte dei medici in posizione superiore; diversamente, egli potrà essere ritenuto responsabile dell'esito negativo del trattamento terapeutico, non avendo compiuto quanto in suo potere per impedire l'evento ( C. 4013/2004; C. pen. 19.12.2000, n. 1736). Il primario ospedaliero risponde del danno derivato da una inadeguatezza della struttura sanitaria da lui diretta ove non dimostri di aver adempiuto a tutti gli obblighi che gli impone l'art. 7, D.P.R. 27.3.1969, n. 128 (applicabile ratione temporis), tra i quali rientra quello di informazione sulle condizioni dei malati e di predisposizione di adeguate istruzioni al personale per le emergenze ( C. 22338/2014). In caso di prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa, è infondata la domanda di pagamento, in ragione della necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria ( C., ord., 26334/2021).