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 Autorità nazionale anticorruzione - Parere 24 marzo 2026, n. 895/2026 Richiesta di parere del RPCT della ASL OMISSIS in merito all'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 39/2013 (rif. prot. n. 6265 del 22/01/2026, integrato con prot. n. 22629 del 05/03/2026).

Edicola Giuridica

Autorità nazionale anticorruzione - Parere 24 marzo 2026, n. 895/2026
Richiesta di parere del RPCT della ASL OMISSIS in merito all'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 39/2013 (rif. prot. n. 6265 del 22/01/2026, integrato con prot. n. 22629 del 05/03/2026).

[1]Emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Destinatari
Preambolo
A) ipotesi di incompatibilità ex art. 10 del d.lgs. n. 39/2013
B) vigilanza del RPCT
.....Omissis.....
In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 6265 del 22 gennaio 2026, si rappresenta quanto segue.
A) ipotesi di incompatibilità ex art. 10 del d.lgs. n. 39/2013
La questione prospettata concerne l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 39/2013, con particolare riferimento al caso in cui il soggetto risulti legalmente separato, con giudizio di divorzio pendente e in assenza di convivenza e all'applicabilità del comma 2 del citato articolo.
Quanto all'ipotesi di incompatibilità in esame, l'art. 10 citato prevede quanto segue:
"Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:
a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.
L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado".
Effetti della separazione legale e del divorzio sul rapporto di coniugio
Giova preliminarmente ricordare che la separazione legale dei coniugi è un istituto giuridico (art. 150 ss. c.c.) dal quale conseguono rilevanti mutamenti in ordine ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi - ossia ciascuna delle due persone unite in matrimonio - anche se non fa venir meno lo status di coniuge. Invero, con la separazione legale il vincolo matrimoniale non viene sciolto ma sospeso in maniera transitoria, sino al divorzio.
A differenza di quest'ultimo, infatti, la separazione non scioglie definitivamente il matrimonio, bensì sospende alcuni doveri coniugali gravanti sui coniugi a norma dell'art. 143 c.c. e stabilisce le condizioni per la gestione della vita familiare in assenza di coabitazione. Nei doveri sospesi sono ricompresi i doveri di contribuzione, di coabitazione e di collaborazione, mentre restano intatti quelli di rispetto reciproco e assistenza.
Soltanto con il divorzio, invece, si estingue definitivamente il matrimonio, permettendo ai coniugi di contrarre nuove nozze.
Effetti sugli affini
In caso di separazione legale, anche il vincolo di affinità ex art. 78 c.c. - ovvero il rapporto tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge - non viene meno, proprio perché permane lo status di coniuge per le motivazioni soprarichiamate.
Quanto invece agli effetti del divorzio sul vincolo di affinità, sembra potersi concludere - come per gli effetti sul rapporto di coniugio - che venga meno l'ipotesi di incompatibilità di cui al citato articolo.
Invero, si ricorda che la Corte Costituzionale con Sentenza del 20 marzo - 18 giugno 2024, n. 107 si è pronunciata in merito all'illegittimità dell'art. 64, comma 4, TUEL nella parte in cui tale norma prevede che non possano fare parte della Giunta, né essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia, gli affini entro il terzo grado del Sindaco o del Presidente della Giunta Provinciale anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 L. n. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale (in relazione agli artt. 2, 3 e 51 Cost.) dell'art. 78, comma 3, c.c., implicitamente richiamato dall'art. 64, comma 4, del TUEL, in quanto il citato terzo comma non disciplina la sorte del rapporto di affinità nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In tale pronuncia, la Corte Costituzionale ha concluso per la manifesta irragionevolezza della disciplina esaminata in quanto del tutto sganciata dalle sorti del rapporto di coniugio di riferimento, tale da comportare una irragionevole differenza rispetto alla situazione dell'ex coniuge per il quale l'incompatibilità non sussisterebbe a seguito di divorzio.
La pronuncia, cui si rinvia per ogni approfondimento, chiarisce che, a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento del divorzio di cui alla legge n. 898 del 1970, il legislatore ha inserito all'interno dell'art. 149 c.c. la previsione per la quale il matrimonio si scioglie, oltre che con la morte di uno dei coniugi, anche "negli altri casi previsti dalla legge" e, ancora, quella secondo cui "gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto" cessano, oltre che alla morte di uno dei coniugi, anche "negli altri casi previsti dalla legge".
Pur non essendo stato il citato comma 3 aggiornato a seguito dell'introduzione del divorzio nell'ordinamento, la Corte ritiene che gli eventi, espressamente previsti, della morte del coniuge e della dichiarazione di nullità del matrimonio, testualmente non riferibili al divorzio, possono valere quali categorie di orientamento e confronto tra norme per quell'analogia legis (art. 12, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile) che consente all'interprete di individuare la regola applicabile accostando, quanto agli effetti e nella identità di ratio, la fattispecie da disciplinare a quella già disciplinata. E proprio in tali termini - precisa la Corte - "hanno operato dottrina e giurisprudenza, che, per supplire alle incertezze e mancanze del legislatore nel dettare la regolamentazione dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio rispetto al vincolo di affinità, hanno accostato il divorzio ora alla morte dell'altro coniuge, ora alla dichiarazione di nullità del matrimonio, salve le rispettive deroghe".
Il caso in esame
Alla luce di quanto sopraesposto, la separazione legale non fa venire meno né lo status di coniuge né il vincolo di affinità e quindi permane l'applicazione dell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. 39/2013.
Quando al caso in esame, al momento della richiesta di parere sussisteva, quindi, un'ipotesi di incompatibilità in quanto i coniugi risultavano solo separati. Soltanto successivamente con l'accordo di divorzio tale incompatibilità è venuta meno.
Invero, il RPCT in data 5/03/2026 ha trasmesso l'accordo di divorzio congiunto a seguito di negoziazione assistita del 26/01/2026, munito di autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS e attestazione di conformità.
Ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 132/2014, convertito con l. n. 162/2014, "la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".
Tale accordo, ai sensi del comma 2 del citato art. 6, è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti conseguenti.
L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (comma 3 dell'art. 6 cit.).
Pertanto, nel caso di specie si è verificata un'ipotesi di incompatibilità ex art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 fino all'accordo di divorzio del 26/01/2026.
B) vigilanza del RPCT
Occorre adesso esaminare la questione più generale relativa alla corretta condotta del RPCT con riferimento alle ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. Sul punto, si ricorda che l'Autorità ha adottato di recente il PNA 2025 (parte speciale dedicata al d.lgs. n. 39/2013) e la successiva delibera n. 464 del 26 novembre 2025 "di carattere generale sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell'ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013".
Nei predetti atti sono stati forniti "chiarimenti in ordine alle tempistiche, agli strumenti e alle modalità di verifica circa la corretta attuazione della disciplina recata dal d.lgs. n. 39 del 2013, ferma restando l'autonomia di ciascuna amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico di individuare e disciplinare meccanismi propri più adeguati a garantire l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità della procedura tenuto conto di fattori altamente caratterizzanti quali le dimensioni dell'ente, la sua struttura e la disponibilità di risorse umane e finanziarie" (cfr. Parte speciale d.lgs. n. 39/2013 del PNA 2025, par. 5-Vademecum operativo per lo svolgimento delle verifiche da parte dei RPCT). L'Autorità, nel dettaglio, ha ribadito che la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata all'azione sinergica del RPCT, cui spetta in prima battuta tale vigilanza ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, e di ANAC.
Tra le azioni e i poteri indicati dall'Autorità per lo svolgimento della vigilanza del RPCT si ricordano:
- definizione nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o nel PTPCT delle fasi e le competenze inerenti al processo di acquisizione delle dichiarazioni ex art. 20 [1] del d.lgs. n. 39/2013 nonché le modalità di controllo sulla loro veridicità;
- supporto all'organo conferente nell'iter di conferimento degli incarichi ove insorgano problematiche tecniche relative alla corretta applicazione del decreto;
- contestazione all'interessato, ove presenti i requisiti costitutivi delle fattispecie, dell'esistenza delle situazioni di inconferibilità o dell'insorgere di quelle di incompatibilità, avviando il relativo procedimento amministrativo;
- accertamento dei presupposti per l'eventuale esercizio dei poteri sanzionatori ex artt. 18 e 20, co. 5, del d.lgs. n. 39/2013 ;
- segnalazione ad ANAC dei casi di possibili violazioni delle regole contenute nel decreto, emerse nello svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza, monitoraggio e controllo.
Premesso ciò, da quanto rappresentato nella richiesta di parere, le azioni poste in essere dal RPCT della ASL OMISSIS (a titolo esemplificativo, informazione tempestiva all'Organo conferente, previsione di una informativa al dichiarante da sottoporre e illustrare prima della sottoscrizione della dichiarazione, ecc.), appaiono in linea con le indicazioni fornite di recente dall'Autorità, nella parte speciale del PNA dedicata al d.lgs. n. 39/2013 e nella delibera n. 464/2025 e di cui si invita, in ogni caso, il RPCT a prendere visione per ogni ulteriore suggerimento anche in merito all'eventuale procedimento di accertamento dell'intervenuta ipotesi di incompatibilità ex art. 10, comma 2 e alla produzione di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art.20, comma 5 del d.lgs. n. 39/2013.
Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 24 marzo 2026, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.
[1] Si ricorda che l'Autorità, ai fini collaborativi, ha predisposto degli schemi esplicativi delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, per una corretta applicazione del citato decreto e per supportare i soggetti che rendono le dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 (cfr. Allegato 1 al PNA 2025). Di tali schemi esplicativi potranno avvalersi le amministrazioni per l'informativa da sottoporre al soggetto al quale si intende conferire un incarico, per consenti re allo stesso di presentare correttamente le dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.
Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Assistente Virtuale