Autorità nazionale anticorruzione - Parere 1 aprile 2026, n. 10/2026
…OMISSIS… - applicazione delle misure previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 - richiesta di parere.
[1]Emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Destinatari
Testo del Parere
.....Omissis.....
In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 3 marzo 2026 acquisita al prot. Aut. n. 21558, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 1° aprile 2026, ha approvato le seguenti considerazioni.
Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.
Con la nota sopra citata, riferita alla "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia (protesi esofagee, biliari, enterali, enterali/coliche e colorettali) occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero - Universitarie della Regione …..OMISSIS….. mediante conclusione di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023", attualmente in corso di svolgimento, …..OMISSIS….. (…..OMISSIS…..) …..OMISSIS….. ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità un quesito interpretativo in ordine alle misure previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025.
Più in dettaglio, l'Amministrazione richiedente comunica di avere inserito, nel disciplinare di gara, nell'ambito del paragrafo "Altre cause di esclusione", la previsione dell'esclusione degli operatori economici che "ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197: - siano originari (ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento (UE) 2022/1031) della Repubblica Popolare Cinese, - offrano dispositivi medici originari (ai sensi dell'art. 60 del Regolamento (UE) 952/2013) della Repubblica Popolare Cinese, qualora, con riferimento ai singoli lotti della procedura di affidamento, rilevino entrambe le seguenti condizioni: - il valore stimato dell'accordo quadro è pari o superiore a 5.000.000,00 euro (IVA esclusa); - l'oggetto dell'appalto rientra nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1. Gli operatori economici concorrenti devono produrre in sede di gara documentazione attestante l'origine delle merci, ai sensi del Regolamento (UE) 952/2013 "Codice doganale dell'unione", e dichiarare espressamente, nell'ambito della domanda di partecipazione, che: - - non sono soggetti all'esclusione di cui al Regolamento (UE) 2025/1197; -- i dispositivi medici offerti non sono di origine cinese oppure che la quota di valore dei relativi componenti cinesi è inferiore al 50% del valore totale del dispositivo, fornendo adeguate indicazioni di natura descrittiva ed economica in merito. (…). L'inosservanza di tali obblighi può comportare l'esclusione dalla procedura di gara, la risoluzione del contratto in fase esecutiva e l'applicazione di sanzioni economiche fino al 30% del valore del contratto. La SA si riserva la facoltà di richiedere documentazione probatoria in ordine a quanto dichiarato dai concorrenti e dagli aggiudicatari, sia in sede di controlli inerenti la verifica dei requisiti di partecipazione sia nella fase esecutiva del contratto (…)".
L'ente richiedente comunica, altresì, che in relazione a tale previsione del disciplinare di gara, in data 11 febbraio 2026, è pervenuta una richiesta di chiarimento da parte di un operatore economico, con la quale si contesta "la limitazione dell'applicazione della Misura IPI solo nel caso in cui i singoli lotti abbiano un valore superiore a euro 5.000.000 e non, invece, avuto a riguardo all'importo totale di gara come stabilito dal Regolamento IPI 2022-1031 e dal Regolamento di esecuzione 2025-1197", evidenziando che "la misura IPI opera quando l'appalto nel suo complesso è pari o superiore a euro 5.000.000,00 e in nessuna norma viene in rilievo l'applicazione solo se il singolo lotto è superiore a tale importo" (articolo 6, paragrafo 4, del regolamento IPI). Pertanto, l'operatore economico ha chiesto di confermare che la misura IPI si applica alla gara nel suo complesso, in quanto di valore superiore a 19 milioni di euro, mentre nessuno dei lotti di gara è di valore superiore a 5 milioni di euro. Una diversa interpretazione implicherebbe, infatti, la mancata applicazione della misura IPI, in contrasto con la normativa comunitaria vigente. Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione chiede all'Autorità di esprimere avviso in ordine (i) alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento (UE) 2025/1197, con particolare riguardo al "valore stimato pari o superiore a" 5 milioni di euro, al netto dell'IVA, ivi richiamato, chiarendo se tale valore sia da intendersi limitato al singolo lotto o esteso alla procedura di gara considerata nel suo complesso; (ii) alla doverosità dell'immediata esclusione dalla gara delle offerte il cui valore, relativo a prodotti di origine cinese, sia pari o superiore al 50% del valore del contratto, ovvero se tale fattispecie sia ostativa all'affidamento e dunque alla sottoscrizione del contratto, con eventuale possibilità per l'aggiudicatario di sostituire i prodotti offerti con altri di origine non cinese.
Al fine di fornire riscontro sui quesiti posti, sembra opportuno richiamare, in via preliminare, il Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, "relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali - IPI)", limitatamente agli aspetti di interesse ai fini del parere richiesto.
Si osserva, quindi, che con tale Regolamento sono state stabilite misure relative agli "appalti non contemplati", destinate a migliorare l'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi e sono state fissate "procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche di paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione" (art.1). Tale Regolamento, come specificato nell'art. 1, par. 2, trova applicazione alle procedure di appalto pubblico rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
Sembra utile richiamare, altresì, l'art. 2 ("definizioni") del medesimo Regolamento il quale, chiarisce (tra l'altro) che (i) la "misura IPI" è una misura adottata dalla Commissione "che limita l'accesso di operatori economici, beni o servizi provenienti da paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni dell'Unione nel settore degli appalti non contemplati"; (ii) gli "appalti non contemplati" sono "le procedure di appalto pubblico per beni, servizi o concessioni rispetto a cui l'Unione non ha assunto impegni in materia di accesso al mercato nell'ambito di un accordo internazionale su appalti pubblici o concessioni"; (iii) gli "appalti" sono gli appalti pubblici quali definiti dalla direttiva 2014/24/UE, le concessioni quali definite dalla direttiva 2014/23/UE e gli appalti di lavori, forniture e servizi quali definiti dalla direttiva 2014/25/UE; (iv) il "valore stimato": il valore stimato di un appalto calcolato ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
L'art. 6 ("Misure IPI") della stessa fonte normativa, che disciplina le modalità di adozione delle misure IPI, stabilisce quindi ai par. 4 e 5 che "4. La misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico con un valore stimato superiore a una soglia che la Commissione determina alla luce dei risultati dell'indagine e delle consultazioni, e tenendo conto dei criteri stabiliti al paragrafo 3. Il valore stimato dovrebbe essere pari o superiore a 15 000 000 EUR al netto dell'IVA per lavori e concessioni e a 5 000 000 EUR al netto dell'IVA per beni e servizi. 5. La misura IPI si applica in caso di specifici appalti aggiudicati nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, se la misura IPI si applica anche a tali sistemi dinamici di acquisizione, a eccezione di specifici appalti di valore stimato inferiore ai rispettivi valori stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, dall'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE o dall'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE. La misura IPI non si applica alle procedure di appalto pubblico per l'aggiudicazione di appalti basati su un accordo quadro o su appalti o singoli lotti da aggiudicare a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2014/25/UE". Secondo il par. 6 della stessa disposizione "Nella misura IPI di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, entro l'ambito di applicazione stabilito al paragrafo 8, di limitare l'accesso di operatori economici, beni o servizi di un paese terzo alle procedure di appalto pubblico richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di: a) imporre un adeguamento del punteggio alle offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo; o b) escludere le offerte presentate dagli operatori economici originari di tale paese terzo".
Il Regolamento dispone, inoltre, all'art. 8 ("obblighi per l'aggiudicatario") che "1. Nelle procedure di appalto pubblico che sono soggette a una misura IPI, nonché nel caso degli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro in cui il valore stimato di tali appalti è pari o superiore ai valori di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE, e in cui gli accordi quadro sono soggetti alla misura IPI, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono nella documentazione dell'appalto pubblico i seguenti obblighi a carico dell'aggiudicatario: a) l'obbligo di non concedere in subappalto più del 50 % del valore totale del contratto a operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI; b) per gli appalti il cui oggetto contempla la fornitura di beni, l'obbligo di garantire, per la durata dell'appalto, che i beni o i servizi forniti o prestati nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari del paese terzo soggetto alla misura IPI non rappresentino più del 50 % del valore totale dell'appalto, indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall'aggiudicatario o da un subappaltatore; c) l'obbligo di fornire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, su loro richiesta, prove adeguate corrispondenti alla lettera a) o b), al più tardi entro la data di esecuzione dell'appalto; d) l'obbligo di pagare una penale proporzionata, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alla lettera a) o b), compresa tra il 10 % e il 30 % del valore totale dell'appalto. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), è sufficiente fornire prove attestanti che più del 50 % del valore totale dell'appalto è originario di paesi diversi dal paese terzo soggetto alla misura IPI. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore chiedono prove pertinenti qualora esistano indicazioni ragionevoli del mancato rispetto del paragrafo 1, lettera a) o b), o se l'appalto è aggiudicato a un gruppo di operatori economici che comprende una persona giuridica originaria del paese terzo soggetto a una misura IPI. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono un riferimento agli obblighi stabiliti dal presente articolo nella documentazione per le procedure di appalto pubblico cui è applicabile una misura IPI".
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare alla procedura di appalto pubblico una misura IPI se (i) solo offerte di operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI soddisfano i requisiti di gara (ii) la decisione di non applicare la misura IPI è giustificata da motivi imperativi di interesse generale quali la salute pubblica o la tutela dell'ambiente. Si applica in tal caso il procedimento previsto all'art. 9 del Regolamento (UE) 2022/1031. In tale contesto, all'esito di specifica procedura di indagine svolta dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 5 del suindicato Regolamento, è stato adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 del 19 giugno 2025 che "istituisce una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l'accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell'UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio".
Con tale fonte regolamentare, con riguardo agli operatori economici e ai dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese (RPC), è stato disposto - come indicato all'art. 1 - che "Una misura dello strumento per gli appalti internazionali ("misura IPI"), sotto forma di esclusione delle offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1031, è imposta in tutte le procedure di appalto pubblico nell'Unione aventi per oggetto l'acquisto di dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 e di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell'IVA. 2. La misura IPI di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici e a tutti gli enti aggiudicatori dell'Unione, fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1031".
Ai sensi dell'art. 2 dello stesso Regolamento di esecuzione, "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione nonché gli aggiudicatari rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1031 per quanto riguarda le procedure di appalto pubblico che rientrano nell'ambito di applicazione della misura IPI di cui all'articolo 1, paragrafo 1. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione: a) determinano l'origine degli operatori economici e dei dispositivi medici che possono essere oggetto della misura IPI conformemente ai criteri di cui, rispettivamente, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1031 e all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (41); b) calcolano i pertinenti valori stimati degli appalti conformemente all'articolo 5 della direttiva 2014/24/UE".
Tale Regolamento di esecuzione introduce, quindi, (art. 1) un obbligo di esclusione degli operatori economici originari della RPC, con riguardo agli appalti pubblici di valore superiore a 5 milioni di euro, aventi per oggetto l'acquisto di dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000 e (art. 2), impone il rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 8 del Regolamento 2022/1031, tra le quali (per quanto di interesse in questa sede), l'obbligo per l'aggiudicatario "di garantire, per la durata dell'appalto, che i beni o i servizi forniti o prestati nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari del paese terzo soggetto alla misura IPI non rappresentino più del 50 % del valore totale dell'appalto, indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall'aggiudicatario o da un subappaltatore".
L'applicazione delle misure introdotte dal Regolamento di esecuzione 2025/1197 è stata richiamata anche nel bando tipo Anac n. 1/2023 aggiornato, nel quale è stata "inserita in apposito box la raccomandazione per le stazioni appaltanti di tener conto che, nel caso di acquisti sanitari, il Regolamento di esecuzione 2025/1197 prevede l'esclusione delle offerte presentate da operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese da tutte le procedure di appalto dell'Unione Europea relative a tutte le categorie di dispositivi medici (CPV da 33100000-1 a 33199000-1), bandite da tutte le amministrazioni aggiudicatrici e da tutti gli enti aggiudicatori dell'Unione, di valore pari o superiore a 5.000.000,00 di EURO al netto dell'IVA" (Relazione Illustrativa bando-tipo).
Con riferimento ai quesiti posti, deve richiamarsi infine l'art. 5 ("Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti") della direttiva 2014/24/UE al quale rinviano i citati Regolamenti UE, secondo il quale (per quanto di interesse in questa sede) "1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. (…) 5. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. (…) 8. Quando un'opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto. 9. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 4, lettere b) e c), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto (…)".
Secondo una lettura congiunta delle previsioni (i) del Regolamento (UE) 2022/1031 (che, ex artt. 1 e 2, come sopra indicato, trova applicazione alle procedure di appalto di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, con riguardo al "valore stimato", stabilisce che lo stesso è calcolato ai sensi delle direttive medesime), (ii) e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 (che richiama espressamente l'applicazione dell'art. 5 della direttiva 2024/14 per il calcolo del valore stimato dell'appalto), (iii) con le disposizioni delle direttive del 2014, quale indicazione relativa al primo quesito posto (riferito alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento (UE) 2025/1197), deve ritenersi che laddove tale norma impone la misura ivi prevista agli appalti di valore stimato pari o superiore 5 milioni di euro, al netto dell'IVA, tale valore deve riferirsi all'importo stimato complessivo della procedura di gara, considerata quindi nel suo complesso, con la conseguente applicazione della misura IPI anche ai singoli lotti della procedura medesima.
A conforto di tale considerazione, valgono le indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea recante "Orientamenti per facilitare l'applicazione del regolamento IPI da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici (2023/C 64/04)", secondo la quale (par. 5) "Il regolamento IPI stabilisce all'articolo 6, paragrafo 4, che la misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico con un valore stimato superiore a una soglia che la Commissione determina alla luce dei risultati dell'indagine e delle consultazioni, e tenendo conto dei criteri stabiliti al paragrafo 3. Il valore stimato dovrebbe essere pari o superiore a 15 000 000 EUR al netto dell'IVA per lavori e concessioni e a 5 000 000 EUR al netto dell'IVA per beni e servizi. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al regolamento IPI, i pertinenti valori stimati degli appalti devono essere calcolati in conformità, rispettivamente, dell'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 5 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 16 della direttiva 2014/25/UE (…)".
È in tal senso anche l'indirizzo del giudice amministrativo secondo il quale "il Regolamento UE 2025/1197, attuativo del Regolamento UE 2022/1031, stabilisce all'art. 1: "l'esclusione delle offerte presentate da tutti gli operatori economici della Repubblica popolare cinese…in tutte le procedure di appalto pubblico nell'Unione aventi per oggetto l'acquisto di dispositivi medici che rientrano nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1 quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/20222 e di valore stimato pari o superiore a 5.000.000,00 euro al netto dell'IVA"; Considerato, in linea di principio, che fare riferimento al valore dei singoli lotti e non invece a quello complessivo della procedura comporterebbe, di fatto (e in special modo nelle procedure in discorso, nelle quali, per il principio della suddivisione in lotti in ottica pro-concorrenziale, nessuno dei numerosi lotti giungerebbe e/o supererebbe la soglia indicata dei cinque milioni di valore) l'inapplicabilità totale del predetto regolamento, con frustrazione delle ragioni giustificative della misura nello stesso prevista e con effetto elusivo della norma (…)" (TAR Campania, sez. I, Ord. n. 2521/2025; in termini TAR Emilia-Romagna, Ord. n. 322/2025).
In risposta al primo quesito posto, valgono quindi le indicazioni sopra riportate.
Quanto al secondo quesito, riferito alla doverosità dell'immediata esclusione dalla gara delle offerte il cui valore, relativo a prodotti di origine cinese, sia pari o superiore al 50% del valore del contratto, si osserva che l'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 impone il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 (sopra richiamato), ai sensi del quale nelle procedure di appalto pubblico che rientrano nell'ambito di applicazione di una misura IPI, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono nella documentazione dell'appalto pubblico, tra gli obblighi a carico dell'aggiudicatario (tra l'altro) l'obbligo di garantire, per la durata dell'appalto, che i beni o i servizi forniti o prestati nell'esecuzione dello stesso e che sono originari del paese terzo soggetto alla misura IPI, non rappresentino più del 50 % del valore totale dell'appalto. In tal modo gli operatori economici che partecipano alle pertinenti procedure, sono pienamente consapevoli delle prescrizioni applicabili nel caso in cui si aggiudichino l'appalto, come sottolineato nella richiamata Comunicazione della Commissione (2023/C 64/04).
Con riguardo alle previsioni dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031, nella medesima Comunicazione è stato osservato (par. 4. 2) che "Per gli appalti il cui oggetto contempla la fornitura di beni, gli operatori cui è stato aggiudicato l'appalto sono tenuti a garantire che i beni o i servizi forniti o prestati nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari del paese terzo soggetto alla misura IPI non rappresentino più del 50 % del valore totale dell'appalto. Pertanto oltre il 50 % dei beni utilizzati nell'esecuzione di appalti di fornitura di beni deve essere originario dell'Unione o di un paese terzo non soggetto alla misura IPI. Tutti i beni da consegnare nell'ambito di un appalto di fornitura rientrano in tale soglia. (…) L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono richiedere le informazioni sull'origine dei beni utilizzati in qualsiasi momento dell'esecuzione di un appalto. Su richiesta, l'aggiudicatario dell'appalto deve dichiarare espressamente che i beni forniti nell'esecuzione del contratto rispettano le prescrizioni riguardanti la soglia relativa all'origine dei beni forniti. A tal fine, l'appaltatore dovrebbe rendere all'amministrazione aggiudicatrice una dichiarazione, che può essere formulata come segue: "Si certifica che non più del 50 % dei beni forniti nell'esecuzione dell'appalto XXX sono originari del paese [X], soggetto alla misura IPI [XYZ] del [data: xx.yy.zz]". Nell'ambito delle procedure di valutazione dei rischi e di controllo dell'attuazione dell'articolo 8 del regolamento IPI, la Commissione raccomanda alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di invitare l'aggiudicatario a rendere una dichiarazione volontaria indicando la percentuale di beni o servizi originari di paesi soggetti a misure IPI rispetto al valore totale dell'appalto. In linea di principio, tale dichiarazione volontaria dovrebbe essere resa prima del pagamento finale previsto dal contratto e può basarsi sui sistemi esistenti di controllo della catena di approvvigionamento e della tracciabilità di cui l'impresa si avvale nell'ambito della normale attività commerciale. Quando vengono rese tali dichiarazioni, il rischio di elusione può essere considerato inferiore a quello sussistente in assenza di tali informazioni".
Nel predetto documento sono riportate, altresì, specifiche indicazioni in ordine alle prove che l'appaltatore può fornire per dimostrare il rispetto della soglia relativa all'origine dei beni, su richiesta della stazione appaltante, ed è aggiunto che "Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce che l'appaltatore non ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), o se nutre ragionevoli dubbi circa l'affidabilità delle prove presentate dall'appaltatore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), può esigere il pagamento di una penale proporzionata compresa tra il 10 % e il 30 % del valore dell'appalto (in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d)). L'importo effettivo di tale penale dovrà essere stabilito caso per caso e può dipendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalla quota di beni o servizi in relazione a cui sussistono ragionevoli dubbi".
Deriva da quanto sopra, che la misura prevista dall'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, che impone il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031, riguarda l'aggiudicatario dell'appalto pubblico e può comportare, in caso di mancata comprova delle stesse in sede di aggiudicazione, l'esclusione dell'aggiudicatario dalla gara d'appalto, o, in sede di esecuzione del contratto, la risoluzione dello stesso e l'applicazione delle penali sopra indicate.
Pertanto, in risposta al secondo quesito posto, si osserva che ove in sede di aggiudicazione della gara sia accertata, dalla stazione appaltante, la violazione della misura in esame, alla luce della doverosa applicazione del citato Regolamento, della dichiarazione rilasciata dall'operatore economico nei termini sopra indicati e in ossequio al principio di immodificabilità delle offerte presentate in gara (su tale principio, ex multis Cons. di Stato n. 7798/2024), non appare consentito procedere all'affidamento dell'appalto in favore dell'aggiudicatario con le modalità indicate nell'istanza di parere, ossia consentendo allo stesso la sostituzione dei prodotti offerti con altri di origine di Paesi diversi da quello soggetto alla misura IPI, ma la violazione della predetta misura appare ostativa all'affidamento dell'appalto stesso e alla stipula del relativo contratto, comportando l'esclusione dell'offerta.
Nel caso di specie, infatti, le prescrizioni del disciplinare di gara (secondo quanto riferito nella nota di richiesta di parere), hanno correttamente previsto, tra le cause di esclusione, che l'inosservanza degli obblighi previsti nel citato art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031, come richiamato nell'art. 2 del Regolamento di esecuzione, comporta l'esclusione dalla procedura di gara dell'operatore economico, la risoluzione del contratto in fase esecutiva e l'applicazione di sanzioni economiche fino al 30% del valore del contratto. Tale previsione della lex specialis appare quindi conforme alle fonti comunitarie sopra richiamate.
Sulla base delle considerazioni espresse, si rimette dunque all'Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.
Avv. Giuseppe Busia