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CONSIGLIO di STATO - (sulla retribuibilità delle funzioni di medico svolte dall’odontotecnico laureato in medicina).

21.11.2006
In sintesi:
§ - Le mansioni svolte in via di puro fatto non possono integrare il presupposto per la retribuzione inerente la diversa qualifica di assistente medico, considerata la necessità, oltre che del possesso del diploma di laurea richiesto dall’art. 2, D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 per l’iscrizione ruolo sanitario – profilo medici - delle USL e ribadito dall’art. 15 D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502, anche dell’abilitazione professionale e del superamento del concorso pubblico. ( Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ) Consiglio di Stato sent. n. 5956/2006 Omissis FATTO Con ricorso notificato il 6/11198, il Sig. […], dipendente della USL con la qualifica di odontotecnico, impugna la sentenza emessa dalla Sez. I bis del Tar Lazio n. 2660/98, con la quale è stato rigettato il...

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