In sintesi:
§ - Nella accezione comune “equipollenza” ha un significato diverso da ”affinità”, in quanto, mentre la prima implica “eguaglianza di valore e di efficacia, specialmente dal punto di vista logico e giuridico”, la seconda fa riferimento alla “attinenza, analogia di caratteristiche”. Ne deriva che la specializzazione in “chirurgia”, in quanto equipollente e, pertanto, uguale a quella in “chirurgia generale”, (a sua volta non “equipollente”, ma solo “affine” alla cardiochirurgia) può ritenersi analoga ma non equivalente a quest’ultima. (www.dirittosanitario.net) Sentenza n. 417/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.G....
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