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TRIBUNALE di BOLZANO- (quale il confine tra attivita' omeopatica ed attivita' medica?)

07.02.2006
In sintesi:
§ - Mancando qualsivoglia definizione legislativa dell'attività "omeopatica" non è possibile qualificare la stessa come pratica terapeutica tout court "non convenzionale", facendola confluire nell'alveo dell'esercizio dell'attività medica, per la quale è quindi richiesta l'iscrizione all'albo professionale. La giurisprudenza nel definire le pratiche terapeutiche "non convenzionali", ne delinea i caratteri che le qualificano come attività medica: una diagnosi di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente, l'individuazione dei rimedi, la somministrazione degli stessi da parte del medico. La attività di omeopata puo' integare gli estremi del reato d'esercizio abusivo della professione medica unicamente nell'eventualità in cui essa si sostanzi nella diagnosi di...

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