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CORTE di CASSAZIONE - sez.penale (sul prelievo di sangue in vena, praticato dal biologo)

03.02.2006
In sintesi:
§ - il prelievo di sangue in vena costituisce un intervento invasivo della sfera corporale della persona che, pur se appartenente alla ordinaria amministrazione nella pratica medica (cfr. C. cost., sentenze n. 54 del 1986, 194 del 1996 e 238 del 1996), ove non eseguito da soggetti professionalmente preparati e secondo precise tecniche e metodologie, è idoneo a ledere l'integrità fisica o addirittura la salute della persona su cui detta attività si compie. Esso dunque è estraneo alla specificità dei compiti del biologo, pur se tra questi rientra l'analisi di campioni ematici. L'analisi del sangue presuppone certamente una attività di prelievo, ma non consiste affatto in essa, estrinsecandosi solo nell'esame, secondo determinate metodologie, di campioni di sangue precedentemente acquisiti...

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