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TRIBUNALE di GENOVA - (responsabilità per morte conseguente ad erronea somministrazione di efedrina)

10.01.2006
In sintesi:
§ - Il comportamento omissivo, (desunto dal fatto che dalla cartella clinica della paziente non vi erano tracce di accertamenti diagnostici o di terapie praticate in un determinato arco temporale, nonostante l'anestesista avesse prescritto di controllare la pressione della paziente ogni 30 minuti) puo' eventualmente assurgere a fattore causale che ha concorso a determinare il decesso, ma non interviene come causa successiva sufficiente, da sola, a produrre l'evento infausto, allorche' il decesso è stato provocato dall'ipertensione dovuta alla somministrazione dell'efedrina. L'omesso successivo intervento che avrebbe potuto scongiurare la morte non può essere individuato come causa della morte ex art. 41 II co. c.p. dato che l'evento tragico si è verificato in conseguenza dello stato ipertensivo...

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