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CORTE di CASSAZIONE - (la mancata acquisizione di consenso scritto non concretizza una condotta colposa)

12.12.2005
In sintesi:
§ - La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica non solo non e’ una norma cogente, ma ha la mera finalita’ di responsabilizzare il medico, il quale, se ha comunque adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta (che certamente non puo’ essere imposta), non puo’ ritenersi negligente. Ne consegue che il rifiuto scritto all’invito del medico ad eseguire una terapia necessaria o a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non e’ altro che un mezzo idoneo a meglio dimostrare che tale invito sia stato formulato, con precisazione della necessita’ dei detti interventi; tuttavia la prova di una condotta altrettanto risoluta da parte del medico ben puo’ essere fornita diversamente, fermo restando, per le prove testimoniali, il doveroso vaglio...

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