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CORTE di CASSAZIONE - (quando la attività di estetica medica puo' considerarsi esente da iva ai sensi dell'art. 10 n. 18 DPR 633/1972 ?)

29.11.2005
In sintesi:
§ - Viene escluso il diritto all'esenzione dall'iva, una volta ritenuto che i trattamenti praticati di natura puramente estetica, non avessero contenuto intrinseco di prestazione sanitaria medica o paramedica, unica destinataria della prevista esenzione (www.dirittosanitario.net) Sentenza 02-11-2005 n. 21272 Svolgimento del processo 1. L'Ufficio IVA di Venezia notificava alla sas "Poliambulatorio ..di ....esercente attività di "estetica medica", separati avvisi di rettifica delle dichiarazioni relative agli anni 1990, 1991 e 1992. La società impugnava tali atti impositivi, assumendone la illegittimità sotto molteplici profili. In primo luogo, perchè, trattandosi di attività di estetica medica, debitamente autorizzata dal Sindaco di Venezia, l'attività stessa doveva considerarsi esente da iva...

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