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TAR PUGLIA - (l'attivita' di dirigente medico puo' essere valutata come tale solo se esiste anche il titolo di specializzazione)

18.11.2005
In sintesi:
§ - L’art.15 del D.legs.502/1992, disciplinante la dirigenza del ruolo sanitario prevede che al primo livello della dirigenza si acceda attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all’albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Per potere quindi esercitare le funzioni di dirigente del ruolo sanitario e' necessario il possesso del diploma di specializzazione nella relativa disciplina, con la conseguenza che una commissione concorsuale non puo' valutare l’attività svolta dal sanitario, nel periodo in cui la stesso non aveva ancora conseguito la relativa specializzazione , quale attività di dirigente...

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