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Non viola il diritto alla riservatezza la registrazione d'una conversazione tra presenti in mancanza dell'altrui consenso.

14/03/2025
In sintesi:
Non è illecita la violazione del diritto alla riservatezza, cioè la condotta di registrazione d'una conversazione tra presenti in mancanza dell'altrui consenso, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio; in particolare, per quel che qui rileva, la scriminante opera a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente necessario. ************************* Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 02/07/2024) 05/03/2025, n. 5844 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA...

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