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Quantificazione arbitraria del danno da perdita di chance

07/02/2024
In sintesi:
Una motivazione che non renda chiaro il ragionamento seguito comporta una violazione delle norme sulla validità stessa della sentenza impugnata. Nel caso di specie mancano dei passaggi logici che facciano comprendere come si giunga proprio alla percentuale del 40% piuttosto che ad un'altra. È possibile, ma non è esplicitato, che essa sia mutuata dalle conclusioni della c.t.p. di parte appellata, ma manca del tutto una motivazione ancorata ad un ragionamento logico, che spieghi perché la Corte abbia ritenuto di ritenere provata questa percentuale di perdita di chances. ( Avv. Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net ) ******************************** Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/10/2023) 22/01/2024, n. 2152 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO...

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