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TAR PIEMONTE - (consulti e incompatibilita' con il rapporto unico d’impiego; sanzione di riduzione dello stipendio)

13.06.2005
In sintesi:
§ - Il disposto dell’art. 4, co. 7, della L. n. 412/1991, stabilisce che l’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; la finalità della norma in esame pertanto non e' da ravvisarsi nella necessità di vietare la duplicazione del rapporto di lavoro subordinato, con la struttura sanitaria pubblica da un lato e con quella privata convenzionata dall’altro. Sussiste incompatibilità, anche se la prestazione viene resa non alla struttura privata convenzionata, ma al paziente direttamente,...

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