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CORTE di CASSAZIONE - sez. penale (obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente)

06.06.2005
In sintesi:
§ -Ove tra le mansioni in concreto svolte dal lavoratore vi siano anche talune soltanto rientranti in quelle di movimentazione manuale dei carichi, di cui agli artt. 47 e seguenti del D.L.vo n. 626/1994, l'accertamento dell'idoneità specifica alla mansione deve essere eseguita proprio dal "medico competente" e non dal Collegio Medico ex art. 5 dello Statuto dei lavoratori (www.dirittosanitario.net) sentenza n. 13161 del 12-04-2005 Motivi della decisione Il Tribunale di Padova - Sezione distaccata di Cittadella, in composizione monocratica, con la decisione indicata in premessa, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, condannava RL e PM, opponenti a decreto penale, alla sanzione di e. 350,00 di ammenda ciascuno in ordine al reato di mi agli artt. 5 e 38 l. n. 300/1970, per avere entrambi, in...

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