In sintesi:
Non integrano il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore ******************* Cass. pen., sez. III, ud. 30 gennaio 2023 (dep. 30 maggio 2023), n. 23520 omissis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 maggio 2022, resa all'esito di giudizio abbreviato, il Gip del Tribunale di Ragusa ha assolto l'imputato dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 81 c.p. e 73, in quanto non...
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