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Il farmacista non può limitarsi a verificare la sola regolarità formale delle prescrizioni mediche

11/10/2022
In sintesi:
«Il dottore farmacista non esaurisce i propri compiti nella verifica della regolarità formale delle prescrizioni mediche esibite dagli utenti del servizio di erogazione dei farmaci, dovendo piuttosto collaborare con le proprie competenze esclusive affinché il predetto servizio sia svolto correttamente». Il TAR Brescia ha così confermato la sanzione pecuniaria applicata in relazione alla violazione dell’art. 358, comma 2, R.D. n. 1265/1934 (TULS) per la dispensazione del medicinale “Omnitrope 10 mg/1,5 ml” in un dosaggio superiore a quanto previsto nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP). La vicenda nel suo complesso ha avuto anche un risvolto penale, ma il TAR, nel decidere la causa, ha osservato innanzitutto come la sentenza...

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