In sintesi:
I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta (respinta, nella specie, la richiesta di differimento della pena o, in alternativa, di detenzione domiciliare, per il detenuto affetto da AIDS che si rifiuta di assumere la terapia antiretrovirale prescritta dai sanitari nonché di sottoporsi alla raccolta dei dosaggi di tipizzazione linfocitaria ad intervalli prestabiliti). ************************** Cassazione penale sez. I, 13/04/2022, , n.17180 LA CORTE SUPREMA DI...
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