In sintesi:
§ - L'autonomia tra la odontoiatria e la chirurgia maxillo-facciale, che si manifesta nella diversità di titoli che si conseguono, sulla base dell'ordinamento vigente, a seguito dei relativi studi e corsi, pur potendo alcuni di essi avere contenuto comune, comporta che sia infondato ritenere la perfetta interfungibilità, se entrambi quinquennali, tra un corso universitario di odontoiatria e quello di chirurgia maxillo-facciale (www.dirittosanitario.net) Cass. civ. Sez. III 2 marzo 2005, n. 4466 Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2005 Svolgimento del processo Il 16.1.2003,A.P. chiedeva all'ordine dei medici di Milano, l'annotazione nell'albo degli odontoiatri, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 409/1985, avendo egli conseguito il diploma di specialista in chirurgia maxillo-facciale presso...
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