In sintesi:
Va assolto, per insussistenza del fatto, il medico odontoiatraimputato per il reato p. e pag. dall'art. 61 c. 3 lett. e) del D).Lgs. 230/1995, perché in qualità di titolare dello Studio Odontoiatrico non provvede a rendere edotti i lavori, nella specie l'assistente alla poltrona, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione e dei rischi cui essa era diffusa, delle norme di protezione sanitaria, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lett. c) del D.Lgs. 230/1995. Nella specie non merita condivisione la pretesa di applicare la normativa, disciplinante l'attività di informazione e formazione dei dipendenti in materia di radioprotezione, prima contenuta nelD.Lgs. 230/1995, oggi D.Lgs. 101/2020,...
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