In sintesi:
I ricorsi sono dichiarati inammissibili con ogni conseguenza in ordine alle spese e al contributo unificato poste a carico dei ricorrenti, con condanna ilteriore per lite temeraria, considerato che entrambi i ricorsi risalgono al febbraio 2020, quando l'indirizzo giurisprudenziale in materia era da ritenersi oramai consolidato. La condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro...
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