In sintesi:
Deve osservarsi che, se la norma introdotta con la L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha portata innovativa e dispone solo per il futuro, ovvero per il tempo successivo al 31/12/2018, così come espressamente previsto nel nuovo comma 40-bis, non può fondatamente sostenersi che il calcolo del fatturato, anche per il periodo precedente, doveva essere effettuato nello stesso modo previsto dalla nuova norma (bene avrebbe potuto il legislatore, infatti, emanare una legge interpretativa in tal senso); nel contempo, il fatto che, finalmente, il legislatore si sia indotto a delineare una "autonoma nozione di fatturato farmaceutico" prima inesistente, torna semmai di conferma della circostanza che quella "autonoma nozione di fatturato farmaceutico" non può che valere per il...
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