In sintesi:
In tema di rappresentatività della Associazione di Categoria delle farmacie, ai sensi del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405, rubricato "Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti", è normativamente previsto che sia esclusivamente l'associazione sindacale delle farmacie convenzionate ad essere legittimata a stipulare accordi con le Regioni e non le singole Farmacie. ******************* Corte appello Firenze sez. II, 17/12/2019, n.3060 omissis SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13/11/2015 le Farmacia Calandra s.n.c., Farmacia Canali s.a.s., Farmacia Casini, Farmacia Castellani, Farmacia Ciucci s.n.c.,...
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