In sintesi:
Per i coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia, l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti sorge, ai sensi della l. n. 613 del 1966 , ove i predetti familiari, in relazione alle attività di vario tipo demandabili a non farmacisti, prestino la propria opera con carattere di abitualità, ovvero con continuatività e stabilmente e non in via straordinaria o occasionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro), e prevalenza, ovvero con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni.Cassazione civile sez. lav., 23/09/2019 n.23584 RITENUTO IN FATTO1. La Corte d'appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, rigettava l'opposizione proposta da P.G., titolare di...
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