In sintesi:
In tema di cure mediche eseguite in situazioni di emergenza, l'art. 1, comma 7, della l. 22 dicembre 2017, n. 219 dispone che nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico ed i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla. Quindi i medici ed i sanitari agiscono a prescindere dall'espressione del consenso informato espresso da parte del paziente (art. 1, commi 4 e 5, l. cit.), ovvero, da parte del suo rappresentante legale, laddove nominato (art. 3 l. cit.). Pertanto, compete al medico provvedere, prescindendo dal consenso informato, in situazioni di “emergenza o urgenza”.Tribunale Modena sez. II, 12/04/2018 R E P U B B L I C A I T A L I A N...
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