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Medico di assistenza primaria e odontoiatra : l’onere di contestazione della contabilità in nero o parallela

13/10/2018
In sintesi:
La giurisprudenza ribadisce che in materia di accertamento induttivo, delle imposte sui redditi e dell'IVA, la presenza di contabilità in nero o parallela, costituita da appunti personali, come le agende, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, fermo restando che incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo. In particolare, è consolidato l'indirizzo in base al quale la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39...

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