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Non spettano, in assenza di prova in giudizio, gli interessi convenzionali pattuiti dai farmacisti con la società di factoring

10/10/2018
In sintesi:
Non può essere riconosciuto il maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., che l'attore ha chiesto con riferimento agli interessi convenzionali pattuiti dai farmacisti con C. spa.Parte attrice, infatti, non ha provato, come era suo onere, che il ricorso al credito bancario abbia costituito una conseguenza dell'inadempimento, ovvero che il ritardato pagamento delle DCR abbia indotto i farmacisti a stipulare con C. spa la convenzione per ottenere l'anticipo dei crediti da essi vantati dietro corresponsione degli interessi superiori a quelli legali.Occorre rilevare che l'istante non ha neanche prodotto le convenzioni asseritamente stipulate dai farmacisti ma solo un fac simile che non è idoneo a provare l'insorgenza del rapporto.**********************Tribunale Roma, sez. II,...

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