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TAR CAMPANIA - (Non e' sufficiente il solo possesso della laurea perche' la ASL possa decidere di utilizzare una figura professionale, con rapporto libero professionale)

05.11.2004
In sintesi:
§ - La Pubblica Amministrazione viola l’art. 2 della legge n. 56/1989 nel caso non garantisca l’espletamento della attività libero professionale di psicologo, solo a coloro che risultino regolarmente iscritti all’albo professionale degli psicologi; e' illegittimo il contenuto del bando ove tale requisito non risulta inserito né tra i requisiti di ammissione, né nell’ambito della domanda di ammissione, né tra i documenti da allegare alla domanda. (www.dirittosanitario.net) SENTENZA N. 11027/04 R E P U B B L I C A I T A L I A N A "IN NOME DEL POPOLO ITALIANO” IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA QUARTA SEZIONE DI NAPOLI composto dai Magistrati: Nicolò Monteleone Presidente D’Alessio Dante Componente Renata Emma Ianigro Componente, rel/est. ha pronunciato la seguente...

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