In sintesi:
Deve ritenersi che il medico di CA , nel caso specifico, abbia azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente all'assicurato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1890 c.c., i diritti derivanti dal rapporto assicurativo (arg. ex Cass. 23/12/2011, n. 28695 e Cass. 19/07/2004, n. 13329) e deve, pertanto, ritenersi, altresì, sussistente la legittimazione passiva della compagnia di assicurazione con la quale la ASL ha stipulato la polizza.****************Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2017 n. 30653 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente - Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere - Dott. OLIVIERI Stefano -...
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