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Svolgimento da parte del medico corsista di attività lavorativa durante il periodo del corso di formazione in medicina generale

09/01/2018
In sintesi:
Il divieto di svolgere attività libero professionale da parte del medico che è stato ammesso a partecipare al corso di formazione specifica in medicina generale previsto nella citata disposizione legislativa discende da una valutazione ex ante che il legislatore ha ritenuto di porre in essere per il conseguimento di una finalità di interesse pubblico, quale è quella della massima preparazione, sia a livello teorico sia pratico, da parte di professionisti cui affidare la cura di uno dei più importanti valori, quale è la salute, riconosciuti e tutelati anche a livello costituzionale (cfr. art. 32 Cost).Risulta sussistente nella fattispecie oggetto del presente giudizio anche il nesso di causalità in quanto è dallo svolgimento di attività libero professionale da parte del sanitario che è...

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