In sintesi:
La mancanza di equipollenza alla laurea e l’inidoneità all’esercizio della professione, non implicano l’inutilità del titolo, in quanto l'Ateneo - a fronte di una specifica istanza – è tenuto ad apprezzare, comunque, quali "conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia", e valutare la relativa esperienza abilitante mediante l'attribuzione di taluni crediti formativi universitari.Tanto è imposto dall'art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, che dispone che “Le universita' possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello...
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