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Il medico convenzionato non rientra tra i beneficiari del D.P.C.M. del 6 marzo 2015 "Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità".

20/09/2017
In sintesi:
La lettura dell'intero D.P.C.M. del 6 marzo 2015, relativo alla stabilizzazione del personale precario del comparto sanità, depone nel senso di ritenere che soltanto il personale che ha prestato servizio per cinque anni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso i servizi di emergenza ed urgenza, può accedere alle procedure di stabilizzazione del personale precario.L'appellante non rientra in tale categoria, in quanto medico in convenzione, a tempo indeterminato, presso il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, e quindi titolare di un rapporto di lavoro autonomo libero-professionale, con i connotati della cosiddetta parasubordinazione. ***************************Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 27-06-2017) 04-09-2017, n. 4188 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO...

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