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CONSIGLIO di STATO (contemporaneo esercizio dell’attività di medico e di farmacista)

07.10.2004
In sintesi:
§ - Appare legittima la revoca della autorizzazione all’esercizio di un ambulatorio (centro omeopatico), motivata in base alla regola del divieto, per il farmacista, di esercitare altresì la professione medica, sia pure in forma indiretta, in quanto la direzione dell’ambulatorio è affidata ad altro medico. SENTENZA N.6409/2004 DEPOSITATA IN SEGRETERIA 1 ottobre 2004 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso in appello n.11526 del 2003 proposto da .... CONTRO Azienda USL 20 di Verona della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Ernesto Mancini e dall’avv.Sergio Viola, con i quali domicilia...

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