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Disapplicato l'art 25 ACN 2015 specialistica ambulatoriale - I medici ammessi in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale possono ricoprire incarichi nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale.

15/04/2017
In sintesi:
Disapplicato l'art 25 ACN 2015 specialistica ambulatoriale La previsione di cui all’art 25 ACN 17 dicembre 2015, ove interpretata nel senso di riferirsi indistintamente a tutti i partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale e non esclusivamente ai corsisti titolari di borsa di studio confligge con il disposto dell’art. 3 l. 29 dicembre 2000 n. 401 , in quanto istituisce una ipotesi di incompatibilità generale e astratta (a prescindere da qualsiasi valutazione concreta della compatibilità dell’attività specialistica con gli obblighi formativi) dell’impatto che lo svolgimento dell’attività professionale ha sugli obblighi formativi derivanti dalla partecipazione al corso. ************************************Pubblicato il 22/03/2017N. 00236/2017 Sentenza N....

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