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Non va revocato il disposto trasferimento ex L.104/92, anche in caso di successiva morte del disabile

27/09/2016
In sintesi:
L’art. 33 della legge n. 104/1992 assicura al familiare lavoratore che assista con continuità un parente disabile entro il terzo grado la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa facoltà, corrispondente a un privilegio motivato da ragioni di natura solidaristica e assistenziale, costituisce un titolo di preferenza nella scelta della sede di lavoro e una volta esercitata nella forma del trasferimento costituisce una situazione giuridica definitiva, non subordinata al mantenimento della situazione originaria (sempre che l’Amministrazione di appartenenza non abbia disciplinato specificamente il punto). ********************* Pubblicato il 26/08/2016 N. 01609/2016 REG.PROV.COLL. N. 01449/2015 REG.RIC....

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