In sintesi:
Massima: In ambito concorsuale, relativamente alla assegnazione di sedi farmaceutiche, la disposizione di cui all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 va interpretata nel senso che il limite dei venti anni, ai fini della valutazione dei periodi di esercizio professionale, è riferito al complesso dell’attività svolta e non a ciascuno dei quattro gruppi omogenei di riferimento; che l’esercizio professionale è calcolato, per un periodo non superiore ai venti anni di attività effettiva, tenendo distinti i singoli servizi per i quali compete un diverso punteggio e riconoscendo a ciascun candidato, nei primi dieci anni i periodi di attività più favorevoli e nel secondo decennio gli altri, valutati con il punteggio previsto per...
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