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MMG: Il recesso dal rapporto convenzionale non ha effetto immediato

21/06/2016
In sintesi:
l’art. 19, comma 1, lett. c) dell’A.C.N. di Medicina generale dispone testualmente: “1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:…… c) per recesso del medico da comunicare all’Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi”.Ne consegue che il rapporto convenzionale instaurato non puo' ritenersi risolto illico et immediate per effetto della semplice comunicazione di dimissioni presentata.Il servizio svolto dai titolari di incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale costituisce servizio pubblico che deve essere assicurato senza soluzione di continuità agli utenti; ne consegue che al preavviso previsto dalla disposizione contrattuale non può essere attribuita una valenza meramente economica (in...

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