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Le sedi poste a concorso non si toccano. No ai fenomeni di variazione dei presupposti “a concorso in atto”.

16.02.2016
In sintesi:
Alcuni farmacisti titolari di strutture in una certa area della Regione Puglia hanno agito dinanzi alla autorità giudiziaria per ottenere l’annullamento di una nota regionale con cui era stata respinta la richiesta di riduzione di una sede farmaceutica; era stato inoltre richiesto l'accertamento dell'obbligo della Regione e del medesimo Comune interessato, ognuno in relazione alla propria competenza, di provvedere, prima della conclusione del concorso straordinario indetto e dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, alla riduzione di una sede farmaceutica. I ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità della nota deducendo, tra l’altro, che la decisione della Regione Puglia si sarebbe posta in contrasto con l'art. 11 della L. n. 27 del 2012 che prevede l'istituzione in ogni Comune di...

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