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Omessa esecuzione dell'intervento di sterilizzazione: è responsabile la struttura sanitaria

27.11.2015
In sintesi:
Il creditore deve assumere una condotta diretta ad impedire o limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, nei limiti dell’ordinaria diligenza; ma tale dovere, da parte di una paziente danneggiata dalla omessa o inesatta esecuzione di un intervento di sterilizzazione, non puo' spingersi sino a sottoporsi ad interruzione volontaria della gravidanza al fine di evitare i danni conseguenti all’inadempimento.Preleva il file pdf

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