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Corte di Cassazione - Penale (Guida in stato di ebbrezza: non esclude il reato l’assunzione di un farmaco “alcolico”)

14.03.2015
In sintesi:
L'art. 186 del codice della strada vieta la guida in stato di ebbrezza e non la guida dopo l'ingestione di liquidi alcolici; di conseguenza deve essere cura del conducente, nel caso in cui assuma farmaci con contenuto alcolico, non guidare veicoli e accertare preventivamente la composizione delle medicine che utilizza, non ingerendo poi ulteriori sostanze alcoliche, idonee a determinarne lo stato di ebbrezza. Pertanto, è del tutto inutile la prova sulla circostanza che un farmaco omeopatico contenga o meno un’alta concentrazione alcolica e che l'imputato lo abbia assunto prima di mettersi alla guida senza conoscerne le caratteristiche.   [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net] Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 marzo – 7 aprile 2015, n. 14054   OMISSIS Ritenuto in...

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