Accesso Rapido

Consiglio di Stato (Lettino e raggi UVA - limiti della attività di estetista)

17.09.2014
In sintesi:
La messa a disposizione della clientela di un lettino abbronzante è riconducibile all'attività di estetista, in quanto consiste in una prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano con apparecchi elettromeccanici per uso estetico e richiede l'ottenimento di un'autorizzazione comunale, rilasciata previa verifica della qualifica professionale degli addetti alle apparecchiature al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante. Lo svolgimento dell'attività in carenza di tale autorizzazione costituisce illecito amministrativo ed espone chi lo commette all'ordine di sospensione dell'attività nell'attività di estetista: infatti chi decide di servirsi di dette apparecchiature ripone infatti un legittimo affidamento...

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